Il Decreto Rilancio all’art. 115 ha previsto la costituzione di un fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, un intervento che era stato chiesto a gran voce dalle imprese (si veda qui l’Insight View di BeBeez sull’analisi del Decreto, ndr).
Il ritardo nei pagamenti come noto genera effetti gravi per le imprese, soprattutto per le pmi, le quali sono costrette a ricorrere al credito bancario per onorare le obbligazioni assunte con altri soggetti sul mercato. Si viene a creare, in questo modo, una spirale senza fine che nel medio-lungo periodo genera giocoforza un rallentamento dell’economia.
Si spera che la misura introdotta dal Decreto Rilancio aiuti a sbloccare davvero la situazione, ma quello che è importante è che le aziende siano in grado di dimostrare che i loro crediti siano appunto certi, liquidi ed esigibili. Anche perché in questo caso ci sarebbero tutti i presupposti per recuperare anche liquidità sommersa, cioé interessi da ritardato pagamento, che sono piuttosto alti. Gli interessi, in caso di ritardato pagamento, sono infatti sempre dovuti, senza necessità di messa in mora, e il creditore avrà diritto a un ristoro pari al tasso d’interesse base Bce più 7 o 8 punti percentuali, a seconda che la transazione sia avvenuta prima o dopo il 2013 (entrata in vigore della normativa di riferimento). Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, si potrà scegliere la strada della procedura esecutiva oppure quella amministrativa volta alla nomina di un commissario ad acta che provveda alla liquidazione.
Più nel dettaglio, il D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano alcune importanti regole circa i termini di pagamento e le conseguenze del mancato rispetto di questi in merito alle fatture emesse nelle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
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